Regolamento

adottato da TIMEDIA S.r.l.

Organismo Privato di Mediazione Conciliazione e Arbitrato iscritto presso il Registro degli Organismi di Mediazione al n. 721

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Sede principale: Massa (MS), Via Dorsale n.23/A,

Responsabile dell’Organismo: Dott. Stefano Losi

PREMESSA

Il D.Lgs. 28/2010, pubblicato nella G. U. n. 53 del 5 marzo 2010 in attuazione della Riforma del Processo Civile (L. 69/2009) e successive modifiche e integrazioni ed il relativo Decreto Ministeriale di Attuazione D.M. del 18 Ottobre 2010 n. 180 poi abrogato e sostituito dal D.M. del 24 Ottobre 2023 n. 150 hanno disciplinato l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, per le materie in essi richiamate, quale strumento deflativo dei processi ordinari, nonché maggiormente garantista degli interessi delle parti.

Lo scopo della TIMEDIA S.r.l.  è unire fra loro professionalità intellettuali provenienti da ambiti lavorativi diversi, al servizio di un nuovo modello di giustizia che metta in primo piano il rapporto umano tra le parti e non il mero conflitto.

Per una migliore comprensione del presente regolamento, in ossequio al D.M. 24 Ottobre 2023 n. 150 e per quanto qui rilevi, si fissano le seguenti

DEFINIZIONI

Si intende per:

Ministero: il Ministero della Giustizia;

Decreto Legislativo: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Decreto Attuativo: il Decreto 24 ottobre 2023, n. 150 del Ministero della Giustizia e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

Organismo: l’ente TIMEDIA S.r.l. iscritto al n. 721 dell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente, in particolare del d. lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023;

Regolamento: l’atto, adottato dall’Organismo, contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;

Codice Etico: il documento redatto dall’Organismo che contiene le regole di condotta dell’Organismo e dei mediatori;

Registro: registro generale degli affari di mediazione;

Responsabile dell’Organismo: il soggetto, inserito nell’elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;

Segreteria: la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo;

Elenco: l’elenco dei mediatori abilitati ed iscritti presso l’Organismo;

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AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto regolamenta la vita ed il funzionamento della TIMEDIA S.r.l., corrente in Massa (MS) Via Dorsale 23/A, per lo svolgimento dell’attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti per la ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia e/o per la formulazione di una proposta che soddisfi le varie istanze e che risolva la controversia stessa.

Ambito di operatività sono tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. In particolare, TIMEDIA S.r.l. offre il servizio di mediazione per tutte le controversie inerenti alle materie previste dall’art.5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. sia che le stesse controversie intercorrano tra privati sia che intercorrano tra privati ed imprese, associazioni o enti, privati o pubblici.

L’Organismo si riserva la possibilità di avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure

delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia concluso specifici accordi di collaborazione ai sensi del decreto attuativo e regolarmente comunicati al Ministero della Giustizia. Tali accordi sono pubblicati sul sito dell’Organismo.

L’Organismo si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

Art. 1

GLI ORGANI

  • il Responsabile dell’Organismo;
  • Segreteria;
  • i Mediatori.
  1. a) Il Responsabile dell’Organismo

Il Responsabile è il rappresentante legale dell’Organismo privato, ha la qualifica di Mediatore ed è titolare delle funzioni ad esso riservate dalla legge. Tali funzioni possono essere delegate dal Responsabile solo per motivi specifici, per un tempo determinato e solo ad un altro membro dell’Organismo.

Il Responsabile dell’Organismo, come ogni altro componente, è tenuto all’osservanza del Codice Etico allegato al presente regolamento.

  1. b) – Segreteria

La Segreteria dell’Organismo amministra il servizio di mediazione. A capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria cura la tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo dei procedimenti, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, l’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l’eventuale rifiuto a tale proposta.

Provvede altresì, all’aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell’Organismo.

La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio, delle spese di mediazione per il primo incontro e delle eventuali spese vive e annota la domanda nell’apposito registro;

La Segreteria inoltre comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione: a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato dal Responsabile, la data e il luogo dell’incontro di mediazione; b) all’altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione.

La Segreteria cura, inoltre, la gestione contabile delle procedure di mediazione di concerto con lo studio professionale incaricato dalla società. Nella gestione contabile la Segreteria è improntata al generale criterio di equidistanza ed equo trattamento delle parti.

Il Responsabile dell’Organismo, coadiuvato dalla Segreteria, monitora la qualità e l’efficienza del servizio dell’Organismo.

La Segreteria, cura altresì l’archivio del quale, a norma dell’articolo 16, c. 4, D.M. del 24 ottobre 2023 n. 150, è fatto obbligo all’Organismo di conservazione per un periodo di almeno tre anni.

  1. c) I Mediatori

 Presso l’Organismo è istituito un elenco dei mediatori iscritti. Sono iscritti di diritto nell’elenco dei mediatori, i soci fondatori dell’Organismo in regola con i requisiti prescritti dalla Legge.

Sono iscritti a domanda gli altri richiedenti. Sulla domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori decide l’Organismo. L’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei mediatori è a cura del Responsabile dell’Organismo, previa verifica in capo al richiedente della sussistenza o permanenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo di comune soddisfazione.

Il Mediatore, salvo che non sia indicato dalle parti, è individuato dal Responsabile dell’Organismo, tra i nominativi inseriti nell’elenco dell’Organismo. La designazione avviene secondo criteri di competenza, desunta anche dalla tipologia di laura posseduta, disponibilità ed esperienza in Mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico e favorendo la turnazione.

A tal fine, il responsabile dell’organismo può raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc.).

Le parti, possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco (art 22 comma 1, lettera d) DM 150/2023) e suggerirlo al Responsabile dell’Organismo anche attraverso gli appositi moduli di istanza di Mediazione e di adesione alla procedura. Il Responsabile dell’Organismo provvederà a nominare il mediatore suggerito salvo il caso in cui ricorrano giustificati motivi; in quest’ultimo caso il Responsabile dell’Organismo provvede secondo i normali criteri di nomina. Qualora la nomina sia suggerita al momento del deposito dell’istanza di Mediazione le altre parti possono chiederne la sostituzione entro il primo incontro adducendo giustificati motivi. In difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l’Organismo ritiene di dover disattendere le indicazioni delle parti (art 22 comma 1, lettera f) DM 150/2023), l’Organismo ricorrerà ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione (art 22 comma 1, lettera e) DM 150/2023).

Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico. Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, è fatto obbligo al mediatore di sottoscrivere

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile dell’Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell’Organismo.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo, in qualsiasi fase del procedimento e in base a giustificati e comprovati motivi di incompatibilità, la sostituzione del Mediatore originariamente nominato. Esaminata l’istanza il Responsabile dell’Organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di Mediatore siano svolte dal Responsabile dell’Organismo, sull’istanza di sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell’elenco dell’Organismo.

In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore a svolgere l’incarico il Responsabile dell’Organismo procederà senza indugio alla sostituzione nel rispetto dei criteri di nomina.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, il Responsabile dell’Organismo procederà senza indugio alla sostituzione nel rispetto dei criteri di nomina dopo aver informato le parti. Qualora la Mediazione sia svolta dal Responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell’elenco dell’Organismo.

L’Organismo si riserva la possibilità di avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi iscritti nel registro ministeriale con i quali abbia raggiunto a tal fine specifici accordi anche per i singoli affari.

I mediatori di Timedia s.r.l. aderiscono al Codice Europeo di Condotta per i Mediatori redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione Europea redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della commissione europea.

Timedia srl consente gratuitamente lo svolgimento dei tirocini previsti dal Decreto Attuativo. Il numero di tirocinanti partecipanti alla singola seduta deve essere idoneo ad assicurare un ambiente riservato. Il tirocinante è soggetto, al pari del Mediatore, alle medesime norme e restrizioni e non può intervenire nella gestione del procedimento.

Art.2

LA PROCEDURA

  1. Luogo di svolgimento

La procedura di mediazione si svolge senza formalità presso una delle sedi dell’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. L’elenco completo aggiornato delle sedi di mediazione è consultabile sul sito internet dell’Organismo.

Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile, può essere individuato e fissato un luogo diverso per lo svolgimento della procedura.

La territorialità di svolgimento della Mediazione è derogabile su accordo delle parti.

L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere al momento dell’adesione e comunque entro e non oltre il primo incontro. La prosecuzione oltre il termine di cui al periodo precedente è da intendersi quale deroga alla territorialità esclusivamente ai fini della procedura di mediazione

La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche nel rispetto dell’articolo 8-bis D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter. D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.

Le modalità di invio della richiesta, la modulistica, le modalità del pagamento ed ogni altra informazione sull’Organismo, sono reperibili presso la sede dell’Organismo ovvero consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Organismo.

  1. b) L’inizio del procedimento

La procedura di mediazione inizia con il deposito di una domanda di mediazione (c.d. istanza), da consegnarsi a mano ovvero da inviare a TIMEDIA S.r.l. tramite PEC, tramite racc. a/r, tramite mail, tramite fax, anche con l’utilizzo della modulistica predisposta dall’Organismo disponibile sul sito internet dello stesso o richiedibile alla Segreteria.

Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura conciliativa.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’Organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito della prima domanda. 

L’istanza deve indicare:

-) l’Organismo,

-) le parti,

-) l’oggetto della controversia,

-) le ragioni della propria posizione;

-) il valore della controversia,

-) la modalità di svolgimento richiesta (in presenza o telematica)

-) le generalità del soggetto o del professionista che eventualmente assiste la parte e quelle della persona che eventualmente la rappresenta in virtù di apposita procura da allegare all’istanza.

L’istanza incompleta potrà essere integrata, anche su richiesta della Segreteria, entro sette giorni dal deposito; in mancanza di integrazione l’istanza si intenderà come non pervenuta.

All’atto della presentazione della domanda il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda. Le eventuali richieste di rinvio del primo incontro saranno valutate caso per caso dall’Organismo, sentito il mediatore e le altre parti.

La sottoscrizione e presentazione della domanda di mediazione presso l’Organismo e l’adesione alla mediazione configurano una compiuta conoscenza ed accettazione al presente Regolamento di Mediazione.

Se l’altra parte accetta di partecipare al procedimento di mediazione, invia la propria adesione alla Segreteria con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda. Se, al contrario, l’altra parte comunica un rifiuto o non fa pervenire alcuna comunicazione entro la data fissata per l’incontro, il mediatore ne darà atto nel verbale che chiude il procedimento.

Le parti, unitamente alla domanda o all’accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna. Tale documentazione potrà essere portata a conoscenza dell’altra parte solo con il consenso della parte che l’ha prodotta.

Formalizzata la richiesta di avvio, la Segreteria forma il fascicolo del procedimento con l’attribuzione del numero cronologico; nel fascicolo andranno inseriti anche i documenti eventualmente provenienti dalla controparte.

  1. c) Lo svolgimento

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. Le parti, previo consenso del Mediatore, possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia.

Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Nella mediazione c.d. facoltativa e negli altri casi previsti dalla legge le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato, pur potendovi sempre ricorrere nel corso della procedura.

In questo caso le parti possono essere assistite dagli avvocati anche solo nella fase finale della mediazione anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 del d.lgs. 28/2010.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità, il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in assenza di adesione delle parti chiamate dando esito della mancata partecipazione delle stesse nel verbale.

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Per lo svolgimento del primo incontro è garantita una durata di due ore salvo che le parti decidano di interromperlo prima. Qualora per ragioni organizzative imputabili all’Organismo fosse necessario interrompere il primo incontro prima delle due ore il mediatore, su richiesta delle parti, fissa una nuova data per il completamento del primo incontro ovvero lo estende nell’ambito della medesima giornata.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Qualora le parti convocate non siano presenti e non abbiano inviato comunicazioni sulla impossibilità o indisponibilità a partecipare all’incontro fissato, il Mediatore verifica la regolarità delle comunicazioni e, in caso positivo, redige un verbale negativo di chiusura della procedura, dando atto della loro mancata presenza. Qualora accerti un vizio nelle comunicazioni o vi sia comunque il dubbio che la Parte assente abbia avuto piena conoscenza dell’inizio della procedura o quando la Parte Istante ne fa esplicita richiesta, il Mediatore dispone la rinnovazione delle comunicazioni ed un rinvio del primo incontro.

Nel caso il primo incontro non si concluda con l’accordo conciliativo o con esito negativo, il Mediatore fissa l’incontro successivo per la prosecuzione delle trattative. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente e/o, se lo ritiene utile, separatamente.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

Le parti che abbiano già versato le spese di avvio/adesione e di primo incontro hanno facoltà di chiedere congiuntamente il differimento di un incontro motivandone le ragioni. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le Parti sulla richiesta di rinvio, l’Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso della parte o delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso è determinato secondo le tariffe professionali o diversamente concordato fra le parti e il professionista. Il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella delle indennità di mediazione e sono interamente a carico delle parti.

Le parti, in conformità a quanto previsto dall’Art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, possono preventivamente concordare che la relazione tecnica sia svincolata dalla riservatezza e possa quindi essere utilizzata nel successivo giudizio in caso di esito negativo della procedura di mediazione.

  1. d) Esito dell’incontro

Il verbale di mediazione dà atto dell’esito dell’incontro. Il verbale, salvo diverso accordo di tutte le parti e del mediatore, non può contenere alcun riferimento alle posizioni delle parti attinenti al merito della controversia. Possono essere verbalizzati quegli elementi oggettivi e fattuali che siano pertinenti da un punto di vista procedurale. I verbali sono sottoscritti dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere

Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Qualora tale richiesta provenga da una sola delle parti è facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa non vincolante. La proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

In ogni caso e prima della formulazione della proposta stessa, il mediatore informa le parti circa le conseguenze di cui all’art. 13 D.Lgs 04 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. in tema di spese processuali; la proposta non potrà mai essere contraria all’ordine pubblico o a norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

  1. e) Conclusione del procedimento

Al termine della procedura il mediatore forma processo verbale indicante l’esito della mediazione al quale è allegato il testo dell’eventuale proposta formulata o il testo dell’eventuale accordo. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’Organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., il verbale in formato analogico e l’eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l’organismo.

Del verbale e dell’eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell’Organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Gli atti dei procedimenti trattati vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data della loro conclusione.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Nel caso di accordo di conciliazione raggiunto con una amministrazione pubblica rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis del D.Lgs 28/2010 s.m.i. costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile.

L’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196 decies e 196 undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità all’articolo 12 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.   

Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

  1. e) Durata del procedimento

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dall’ articolo 6 comma 2 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., o dell’articolo 5-quater, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o, quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. o dell’articolo 5-quater, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti.

La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., o di cui all’articolo 5-quater, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

 Art. 3

RISERVATEZZA, PRIVACY ED ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri su aspetti che entrano nel merito della controversia, comprese eventuali proposte o offerte formulate dalle parti, non può essere verbalizzato salvo concorde volontà di tutte le parti che hanno partecipato all’incontro e del Mediatore.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

L’Organismo tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell’ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

L’Organismo conserva gli atti e i dati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all’articolo 2961 primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

L’Organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/10 s.m.i., l’eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

Art. 4

 NORME DI CHIUSURA

Gli allegati al presente Regolamento, ove già non dettagliatamente riprodotti nelle varie Sezioni, formano parte integrante del Regolamento stesso.

In caso di ricezione di provvedimento di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro, il Responsabile dell’Organismo da immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso e attesta al responsabile del registro l’adempimento di tale onere. Le procedure di mediazione in corso possono proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità a quanto previsto dall’art. 41 del Decreto 24 ottobre 2023, n. 150.

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(ALLEGATO A)

LE INDENNITA’

L’Organismo TIMEDIA S.r.l dichiara di adottare la Tabella delle spese di mediazione degli organismi pubblici di cui all’allegato A del Decreto 24 ottobre 2023, n. 150 del Ministero della Giustizia e sue modificazioni e integrazioni

  1. Indennità e spese per il primo incontro

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L’indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro e devono essere versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione al procedimento. Sono inclusi gli onorari del Mediatore.

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio (art. 28 comma 4 DM 150/2023) i seguenti importi (IVA esclusa):

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 comma 5 DM 150/2023) i seguenti importi (IVA esclusa):

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

  1. Spese vive

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4 DM 150/2023.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi nessun altro importo è dovuto.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro sono ridotte di un quinto.

III. Ulteriori spese di mediazione

  • Nel caso in cui il primo incontro si concluda con l’accordo sarà dovuta l’indennità prevista dalla TABELLA A – D.M. 150/2023 secondo lo scaglione di riferimento, detratto l’importo già versato a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 comma 5 DM 150/2023), con una maggiorazione del dieci per cento.
  • Nel caso in cui la mediazione prosegua oltre il primo incontro e si chiuda con l’accordo, sarà dovuta l’indennità prevista dalla TABELLA A del D.M. 150/2023 secondo lo scaglione di riferimento, detratto l’importo già versato a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 comma 5 DM 150/2023), con una maggiorazione del venticinque per cento.
  • Nel caso in cui la mediazione prosegua oltre il primo incontro e si chiuda senza accordo, sarà dovuta l’indennità prevista dalla TABELLA A del D.M. 150/2023 secondo lo scaglione di riferimento, detratto l’importo già versato a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 comma 5 DM 150/2023), senza ulteriori aumenti;

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le Ulteriori spese di mediazione, come sopra determinate, sono ridotte di un quinto.

La TABELLA A articolo 31, comma 1, D.M. 150/2023 indica le spese di mediazione per ogni singolo scaglione di riferimento, prevedendo un Minimo ed un Massimo.

L’Organismo TIMEDIA applica i valori medi risultanti dai massimi e minimi riportati nel decreto.

  1. Determinazione del Valore della Lite e dell’accordo di conciliazione

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore.

Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei medesimi criteri. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell’Organismo ne determina il valore

dandone comunicazione alle parti.

  1. Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

  • esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  • complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
  1. Soggetti obbligati e modalità di pagamento

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro di cui all’articolo 28 DM 150/2023 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell’Organismo li considera come una parte unica.

L’intero importo delle tariffe dovrà essere corrisposto in ogni caso prima del rilascio del verbale; è facoltà della Segreteria non rilasciare i verbali in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle tariffe. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi del d.lgs. n, 28/2010, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 115/2002, è esonerata dal pagamento delle spese di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare apposita la documentazione comprovante in Segreteria. L’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Per maggiore trasparenza si riporta di seguito la TABELLA A del D.M. 150/2023 con indicazione dei valori medi e le tabelle riepilogative delle spese applicabili durante il procedimento presso l’Organismo TIMEDIA con un esempio concreto di applicazione delle spese dell’intero procedimento.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO

Viene depositata una procedura di mediazione obbligatoria del valore di € 15.000,00.

Si applica quindi il quarto scaglione.

Le spese che sostiene ciascuna delle parti fino al primo incontro sono le seguenti: Spese di avvio: € 60,00 + Spese di mediazione per il primo incontro: € 96,00 = € 156,00 + IVA= € 190,32

Al primo incontro abbiamo tre possibili evoluzioni:

  1. il primo incontro si conclude negativamente, il procedimento viene concluso e non sono dovute ulteriori spese.
  2. il primo incontro si conclude già con l’accordo, le parti dovranno pagare una Integrazione Indennità pari all’indennità prevista dalla TABELLA A – D.M. 150/2023 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento detratto l’importo già versato a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (€ 464,00- € 96,00) = € 368,00 con una maggiorazione del dieci per cento (€ 36,80) = € 404,80 + IVA= € 493,86
  3. al primo incontro le parti decidono che hanno bisogno di proseguire la trattativa con ulteriori incontri, In questo caso la procedura continua e può concludersi con un esito negativo e si applica la solita tariffa (€ 368,00) senza alcuna maggiorazione = € 368,00 + IVA= € 448,96 oppure con un accordo conciliativo; in questo caso è prevista una maggiorazione del 25% = € 368,00 + € 92,00 = 460,00 + IVA = € 561,20

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(ALLEGATO B)

REGOLE PER LA MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

 

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo e può rappresentare una ulteriore modalità di fruizione del Servizio stesso oltre a consentire una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

  • Mediazione in modalità telematica
  • Con il consenso delle parti la mediazione può svolgersi in modalità telematica. Le parti comunicano all’Organismo la mail a cui trasmettere il link di collegamento, con il quale ultimo si collegheranno all’ora prestabilita per lo svolgimento dell’incontro apponendo il proprio nome e cognome in ingresso ed accedendo come ospiti;
  • Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  • A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Il mediatore, ricevuto il documento, verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
  • La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
  • Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto
  • Anche ove la mediazione non sia svolta in modalità telematica, ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
  • I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al precedente periodo assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
  • Al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8-bis D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dall’articolo 8-bis D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.. Se non vi è il consenso di tutte le parti le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
  • Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con modalità audiovisive da remoto siano firmati senza indugio.
  • Piattaforma online

L’Organismo è dotato di una piattaforma di videoconferenza che consente alle parti un agevole ed intuitiva partecipazione. La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato a ulteriore garanzia di riservatezza.

Sul sito dell’Organismo sono presenti delle guide all’utilizzo della piattaforma e ciascuno può chiedere una simulazione.

  • Accesso riservato

L’accesso alla piattaforma è riservato esclusivamente alle parti o ai loro procuratori, ai loro avvocati e/o eventuali consulenti tecnici e al personale Timedia. Ciascun soggetto collegato assicura che nell’ambiante dal quale si collega non sono presenti altri soggetti non espressamente autorizzati dalle parti e dal mediatore.

La procedura di accesso alla piattaforma comporta l’accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio/video/testuali/grafiche) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati. Al momento dell’accesso delle parti nella stanza virtuale il Mediatore verifica l’identità dei partecipanti. Alle parti e agli avvocati non è consentito far partecipare soggetti diversi da quelli ammessi dal Mediatore né nella stanza virtuale né nella medesima stanza fisica nella quale si trovano al momento del collegamento.

  • Procedura di mediazione telematica

Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in via telematica esclusivamente ai partecipanti e al mediatore. È lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi a tutte le parti contemporaneamente, oppure privatamente ad ognuna di esse.

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all’interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero procedimento di mediazione.

Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

  • Requisiti
  • Per poter accedere alla procedura di mediazione in modalità telematica o partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software: postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

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Timedia s.r.l.

Organismo di Mediazione iscritto al n. 721 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

C. F. P. Iva e Iscr. Reg. Imp. Massa Carrara: 02251690463 – Sede Legale: Via Dorsale n. 23/A,  54100 Massa (MS) 

Contatti

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