Caratteristiche principali

In Italia la Mediazione Civile è stata introdotta con il D. Lgs. n.28/2010. L’istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.

La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il compito principale del mediatore, che deve operare presso un organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia, è quello di condurre le parti all’accordo amichevole, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa. Il mediatore, quindi, non ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti per le parti, ma si limita a gestire i tempi e le fasi della stessa, lasciando alle parti coinvolte il controllo sul contenuto dell’accordo finale. L’informalità della procedura di mediazione consente alle parti di sentirsi libere di partecipare agli incontri nella maniera che ritengono più opportuna consentendo al mediatore di svolgere il proprio ruolo senza alcun vincolo di procedura. Il mediatore infatti, al fine di trovare un accordo quanto più soddisfacente per le parti tutelando al tempo stesso le relazioni commerciali tra imprese e gli interessi del consumatore, può per esempio, ascoltare separatamente le parti per individuare il percorso più utile alla ricerca della soluzione migliore. L’informalità non priva delle necessarie garanzie di equo bilanciamento della posizione di tutte le parti coinvolte che, a partire dal momento introduttivo, possono esporre tutti i fatti e prendere posizione su quelli esposti dalle altre.

La Mediazione può essere classificata in quattro tipologie:

  • Mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010);
  • Mediazione demandata dal Giudice (art. 5 quater, D.lgs. 28/2010);
  • Mediazione su clausola contrattuale o statutaria (art. 5 sexies, D.lgs. 28/2010);
  • Mediazione volontaria (art. 2, D.lgs. 28/2010).

La Mediazione civile dopo la riforma

Si riportano di seguito alcune tra le novità più rilevanti in tema di Mediazione civile e commerciale introdotte dai recenti aggiornamenti normativi:

Estesa la Mediazione obbligatoria

La mediazione è obbligatoria adesso non solo per le liti in materia di CONDOMINIO / DIRITTI REALI / DIVISIONE / SUCCESSIONI EREDITARIE / PATTI DI FAMIGLIA/ LOCAZIONE / COMODATO / AFFITTO DI AZIENDE / RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA / RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ / CONTRATTI ASSICURATIVI / CONTRATTI BANCARI / CONTRATTI FINANZIARI
ma anche in materia di:
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE / CONSORZIO / FRANCHISING / OPERA / RETE / SOMMINISTRAZIONE / SOCIETÀ DI PERSONE / SUBFORNITURA.

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo

Entra in vigore la norma che, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, addossa l’onere di presentare domanda di mediazione alla parte che ha presentato il ricorso monitorio.

Competenza territoriale

È operativa la norma che consente di derogare alla competenza territoriale dell’Organismo di mediazione su accordo delle parti.

Amministratore di condominio

Si legittima l’amministratore di condominio a proporre istanza di mediazione o di adesione alla mediazione senza la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale.

Mediazione in modalità telematica e Mediazione da remoto

Si disciplina la mediazione svolta a distanza, stabilendo la distinzione tra:

  1. mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;
  2. mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, figura di nuovo conio, creata aggiungendo ex novo l’art. 8 ter.

Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica 

  • necessita del consenso delle parti,
  • tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD

a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo; il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.

Nuova e diversa è, invece, la disciplina del neo inserito articolo 8-ter rubricato “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”: “ciascuna parte” può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilitàvisibilità delle persone collegate”. In tal caso, quando vi sia necessità di acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD, qualora vi sia il consenso di tutte, ovvero, qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.

Infine viene introdotto il dovere delle parti di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

Durata del procedimento

Si prevede un nuovo termine di durata: “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” (prima era di tre), prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.

Qualora, però, si tratti di mediazione delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.

La proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”.

Rimane fermo che il termine non è soggetto a sospensione feriale.

Primo incontro effettivo

Viene eliminato il primo incontro “filtro” in cui le parti erano chiamate ad esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l inizio del tentativo di mediazione e si assegna il termine per la fissazione del primo appuntamento di mediazione tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda.

Conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo

Condanna da parte del giudice nel successivo giudizio della parte che non ha partecipato alla mediazione, quando costituisce condizione di procedibilità, senza giustificato motivo ad una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato. Se richiesto, condanna da parte del giudice della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Segnalazione alla Corte Dei Conti delle pubbliche Amministrazioni e alle Autorità di vigilanza competenti dei soggetti vigilati (es. Compagnie di Assicurazioni, Banche, Finanziarie) che non partecipano alle mediazioni senza giustificato motivo.

Agevolazioni Fiscali

Le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
• Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
• Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
• Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
• Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
• Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
• Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

Timedia s.r.l.

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